offerta reale di danaro, chi procede all'intimazione?


 

Not. Alessandro Armenio

aarmenio@notariato.it

 

Proceduto al verbale notarile di offerta reale di danaro, in assenza del creditore, il debitore può eseguire il deposito (art. 1210, c. 1, c.c.).

 

Il deposito, che deve essere eseguito dal Notaio (73, disp. att., c.c.), deve essere preceduto da intimazione notificata al creditore (1212, n. 1, c.c).

 

Il problema è questo: l'atto di intimazione (che poi sarà notificato dall'Ufficiale Giudiziario) deve (può?) essere fatto dal Notaio o può (deve?) farlo il debitore?

 

L'Ufficiale Giudiziario dice: se l'atto di intimazione non lo fa il Notaio ma il debitore, al deposito devo procedere io.

 

 


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

 

Non pare condivisibile l'assunto dell'Ufficiale Giudiziario.

 

L'intimazione di cui è parola all'art. 1212, n. 1, c.c., si inscrive in una procedura complessa che è comunque riferibile all'unico soggetto interessato e legittimato ad attivarne le singole fasi, soggetto che è di regola il debitore, salve le ipotesi residuali [cfr. Falzea, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, pp.347-348] di adempimento e quindi di utilizzo della procedura di liberazione dal debito da parte del terzo; ma certamente nè il notaio nè l'ufficiale giudiziario possono essere consideranti soggetti 'agenti' della procedura, essendo chiamati solo a svolgere assistenza alle operazioni e a redigere il relativo processo verbale (ex art. 78, disp. att., c.c.)  con funzioni pertanto meramente certificative (cfr. Giacobbe, voce Offerta reale, Encicl. del diritto, vol. XXIX.).

 

Ciò posto - salvo che non sia espressamente prevista dal legislatore una forma specifica [come avviene nella intimazione relativa all'offerta di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore ex art. 1209, c. 2, c.c., in combinata applicazione con l'art. 73, c. 2, disp. att.] intimazione che va eseguita necessariamente con atto di ufficiale giudiziario, o anche nella intimazione per la consegna di un immobile, ex art. 1216, c. 1, c.c. ] - nelle altre ipotesi (come nella intimazione per la consegna di una somma di danaro che deve precedere il deposito), questa - come una delle modalità in cui si articola la procedura finalizzata alla costituzione in mora del creditore - può essere azionata direttamente dal debitore e notificata nelle forme di legge al creditore procedente.

 

Di ciò se ne dovrebbe trarre una conferma dal disposto dell'art.1217, c.c., dettato in materia di costituzione in mora del creditore in riferimento ad obbligazioni di fare: in tal caso, a sensi dell’ dell'art.1217, c. 2, c.c., l'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso: la dottrina non ha mancato di far rilevare che ciò può significare al massimo la necessità di ricorrere alla forma scritta (Giorgianni,Lezioni di diritto civile, Milano, p.118), ma non di più; ciò dando ad intendere che, quando per i particolari effetti derivanti dall'atto di intimazione il legislatore richiede un 'supplemento formale', lo ha fatto espressamente.

 

Mi pare al contrario improponibile l'opinione per la quale il Notaio dovrebbe procedere all'intimazione, non avendone la legittimazione.

 

D'altra parte il fatto che l'intimazione nell' ipotesi 'de qua' venga fatta dal debitore e poi notificata al creditore nelle forme previste dal codice di rito, non impedisce che  il verbale di deposito della somma di danaro e di (eventuale) mancata comparizione del creditore venga poi redatto dal Notaio  o - alternativamente - dall'Ufficiale Giudiziario, in quanto la legge parla sic et sempliciter di 'pubblico ufficiale' (cfr. art. 1212, n.3 e art. 78, c. 1, disp. att., c.c.) senza altre distinzioni di sorta.